STATUTO
Dell’Organizzazione di Volontariato “Viviamo In Positivo – VIP Bologna ODV”
(VIGENTE DAL 14/10/2020)
- Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: “Viviamo In Positivo – VIP Bologna ODV”, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
- Art. 2 – Fonti normative di riferimento
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazione e modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione lo statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Viviamo In Positivo – VIP Bologna ODV è un’Associazione democratica, apartitica, apolitica e aconfessionale, a carattere volontario. L’organizzazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.
È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
- Art. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
L’assemblea delibera l’eventuale “regolamento di esecuzione dello statuto” per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- Art. 4 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al
presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale previsti della legge;
L’individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:
- promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente un stato di disagio fisico o psichico;
- svolgere l’attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà, del servizio gioioso e educazione alla gioia;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
- svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l’emarginazione e il disagio minorile, favorendo l’interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
- promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;
- promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all’estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull’uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
- invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell’ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’associazione Viviamo In Positivo-Vip Bologna ODV potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall’art. 6 del d.gls 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.
L’elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.
Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- Art. 5 – Durata
La durata dell’organizzazione è illimitata.
- Art. 6 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- Art. 7 – Membri dell’Associazione
Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, maggiorenni, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazione di volontariato.
I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall’assemblea dei soci.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- Art. 8 – Procedura di ammissione dei soci
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.
- Art. 9 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- Art. 10 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull’attività associativa;
- esaminare i libri sociali.
I soci sono tenuti a:
- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
- Art. 11 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo
- Il Tesoriere, puó essere esterno al Consiglio Direttivo se deliberato in assemblea
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
- Art. 12 – L’Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
- Art. 13 – Convocazione
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione.
- L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
- L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità, in questo caso la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
- Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della seduta.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
Il Presidente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
- Art. 14 – Quorum costitutivi
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci piú uno aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario della prima convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
- Art. 15 – Quorum deliberativi
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli soci presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’associazione.
Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario a ciò preposto o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell’associazione e ogni socio può prenderne visione.
- Art. 16 – Competenze
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l’esclusione degli associati dell’Associazione;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
- discute e delibera eventuali temi concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell’associazione.
L’assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 20.
- Art. 17 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per non oltre 2 mandati consecutivi.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo: entro tale data deve essere convocata l’Assemblea degli associati per l’elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro con più anzianitá associativa.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Se venissero a mancare o di dimettessero la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Consiglio quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione..
- Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
- attuare i programmi di attività sociale approvati dall’assemblea e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.
- nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; e può attribuire ad altri soci incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Consiglio Direttivo.
- Redigere regolamenti e eventuali variazioni nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’associazione da sottoporre all’assemblea.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- predispone bilancio o rendiconto; se il Tesoriere risulta interno al Consiglio direttivo
- Stabilire l’importo della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata;
- Decidere in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’associazione da parte degli aspiranti soci oppure delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione;
- deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
- Art. 19 – Convocazione, quorum costitutivi e voto
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni sei mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere riservatezza sulle discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
- Art. 20 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
- Art. 21 – Il Tesoriere
Il Tesoriere può operare sui rapporti bancari di c/c intestati all’Associazione VIP Bologna ODV, con modalità di firma disgiunta, e ha piena operatività come Presidente e Vice-Presidente: può ad esempio effettuare versamenti, prelevamenti, eseguire bonifici, emettere assegni bancari e circolari, pagare ricevute bancarie, bollette, tasse e tributi, attivare e gestire il servizio di home banking, ecc.
- Art. 22 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Art. 23 Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
- Art. 24 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione o presso l’abitazione del Presidente.
- Art. 25 – Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
- Art. 26 – Assicurazione dell’Organizzazione
L’Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
- Art. 27 – Controversie tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna
che provvederà anche a stabilire l’arbitro con funzione di presidente del Collegio.
- Art. 28 – Scioglimento
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, deliberato da tre quarti dei soci, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
- Art. 29 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.